STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 5 gennaio 2021
OGGETTO: Integrazioni salariali Covid-19 dopo i decreti Ristori.
Spettabile Azienda,
l’Inps, con la circolare n. 139/2020, ha fornito le istruzioni relative al riconoscimento delle ulteriori 6 settimane di integrazione salariale offerte dal D.L 137/2020, provvedendo a coordinare quest’ultimo provvedimento e il nuovo periodo di cassa con quanto in precedenza previsto dal D.L. 104/2020.
La proroga delle casse COVID disposta dal D.L. 137/2020, strettamente dovuta a seguito delle limitazioni imposte dai D.P.C.M. emanati a partire da fine ottobre, per un periodo di 6 settimane e con decorrenza 16 novembre 2020, ha posto diversi interrogativi non marginali relativi alle possibili sovrapposizioni con la disposizione di riferimento, il D.L. 104/2020, che non è stata abrogata.
Ricordiamo che, in base all’articolo 1, comma 1, in particolare, di tale provvedimento si è fissata per il 2020 - dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 - una dotazione di 9 settimane senza contributo addizionale, e 9 settimane dove il contributo addizionale può essere escluso solo in caso di particolari condizioni.
Coordinamento tra il D.L. 137/2020 e il D.L. 104/2020
La circolare n. 139/2020 intende definire i rapporti tra D.L. 104/2020 e D.L. 137/2020, tenuto conto del complicato intreccio creatosi con quest’ultimo provvedimento.
Da una parte, infatti, il D.L. 104/2020 riconosce 9+9 settimane nel periodo 13 luglio 2020-31 dicembre 2020; il D.L. 137/2020, viceversa, concede ulteriori 6 settimane, con decorrenza 16 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, alle aziende che abbiano terminato le 9+9 e comunque, anche non esaurita la dote di 18 settimane, alle imprese soggette alle sospensioni e limitazioni previste dai vari D.P.C.M..
I datori di lavoro, in base ai chiarimenti forniti, possono richiedere integrazioni ai sensi del D.L. 104/2020 (9+9 settimane), nel loro ammontare integrale e alle condizioni previste dal D.L. 104/2020, anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e comunque fino al 31 dicembre 2020, come risulta dall’esempio fornito dall’Inps:
“se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a far tempo dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, potrà richiedere, ai sensi della disciplina di cui al decreto–legge n. 104/2020, le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale “COVID 19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale”.
La circolare provvede a fornire un’esemplificazione volta a chiarire come funziona il meccanismo “a scalare” delle settimane di integrazione ai sensi del D.L. 104/2020, fruite dopo il 15 novembre, rispetto alle 6 settimane da D.L. 137/2020:
“Se un’azienda ha già richiesto - con la causale “COVID 19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 - le seconde 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal decreto-legge n. 104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui al decreto-legge n. 137/2020, potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021”.
Nell’esempio riportato sono 5 le settimane successive al 15 novembre 2020 e, pertanto, esaurite le settimane da D.L. 104/2020 rimane una sola settimana ai sensi del D.L. 137/2020.
Sul punto, l’Inps precisa che “la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti - che deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021 - sarà possibile, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020, da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto”.
L’Istituto, ovviamente, prima di autorizzare le nuove 6 settimane verificherà, in sede di istruttoria, che il periodo precedente (9+9 settimane), richiesto ai sensi del D.L. 104/2020, sia stato interamente autorizzato e che la domanda si riferisca a un periodo successivo.
Infine, da ultimo, si segnala che, da un punto di vista operativo, il D.L. 137/2020 non ha apportato significative modifiche in procedure e tempistiche rispetto al D.L. 104/2020, a parte l’istituzione della nuova causale “COVID -19 DL 137”.
Contributo addizionale
Riguardo al contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, previsto per le seconde 9 settimane da D.L. 104/2020 e per le 6 settimane da D.L. 137/2020, pari al:
· 9% per le imprese che, sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
· 18% per le imprese che, dal raffronto operato sul medesimo arco temporale sopra definito, non hanno subito alcuna riduzione del fatturato;
la circolare n. 139/2020 fornisce importanti chiarimenti in ordine alle esenzioni previste.
Se, da una parte, sia il D.L. 104/2020 sia il D.L. 137/2020 prevedevano l’esclusione per i datori di lavoro con una perdita del fatturato pari o superiore al 20% ovvero per quelli che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, dall’altra, solo il D.L. 137/2020 escludeva dal contributo i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020).
L’Inps, con un’interpretazione estensiva, volta a consentire un completa fruizione delle 9 settimane ulteriori da D.L. 104/2020, chiarisce che “anche le settimane di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario con causale “COVID 19 con fatturato” richieste, ai sensi della precedente disciplina di cui al decreto-legge n. 104/2020, dai datori di lavoro appartenenti ai settori elencati nella richiamata disposizione normativa, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive, per periodi che, secondo la definizione del decreto-legge n. 137/2020, decorrono dal 16 novembre 2020, saranno escluse dal versamento del contributo addizionale”.
Pertanto, in riferimento a sospensioni per periodi successivi al 15 novembre 2020, il contributo addizionale non è dovuto, sempre che il datore di lavoro sia stato interessato dai D.P.C.M. sopra richiamati, anche se imputabili al D.L. 104/2020.
Da un punto di vista procedurale, l’Inps precisa che “i citati datori di lavoro non saranno chiamati a rendere, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2020, n. 445, la prevista dichiarazione di responsabilità, relativa alla sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato, anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto–legge n. 104/2020”.
Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali COVID 19
In riferimento alle integrazioni salariali ex D.L. 104/2020 viene precisato, affinché la recente novità dell’articolo 13, D.L. 157/2020, possa dispiegare i suoi effetti (che estende l’accesso alla casse COVID ai lavoratori assunti fino al 9 novembre 2020), che sarà possibile integrare le domande già utilmente trasmesse per includere i lavoratori assunti al 9 novembre 2020.
Se non sono state presentate istanze di integrazioni salariali per periodi ricadenti nell’arco temporale previsto dal D.L. 104/2020 (dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), i lavoratori assunti al 9 novembre 2020 potranno essere inclusi solo se le domande saranno trasmesse nel rispetto della disciplina in materia di termini decadenziali, e quindi solo per i mesi di novembre e dicembre, e non sarà possibile recuperare i periodi precedenti. Per gli aspetti operativi, sul punto è necessario attendere ulteriori chiarimenti.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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